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lunedì 11 febbraio 2008

Una goccia nel mare

Nella guerra civile degli emolumenti arretrati, agli uffici tecnici tocca perdere una decisiva battaglia, a proposito di un controverso emolumento: l’indennità di vigilanza. Non che fosse mai stata contrattualmente in discussione. Fin dal 1987, con il D.P.R. n. 268 (allora non ci si poteva ancora definire privatizzati, dunque senza un decreto presidenziale non c’era alcun CCNL in vigore), è prevista un’indennità destinata esplicitamente al personale dell’area vigilanza che svolge funzioni di: polizia giudiziaria, polizia stradale, e ausiliarie di pubblica sicurezza, a patto che il Prefetto abbia attribuito a quei dipendenti la qualità di “agente di pubblica sicurezza”. Si tratta naturalmente dell’esito della legge quadro n. 65/1985 sulla polizia municipale che anche di questo si occupava esplicitamente. Ora, alla Corte dei conti veneta è stato sottoposto un preciso quesito in ordine alla spettanza di quell’indennità a favore del personale dell’ufficio tecnico comunale che svolge funzioni di vigilanza, ovviamente in materia edilizia, in particolare nella verifica degli abusi edilizi. Questi ultimi, infatti, sono contestati dagli addetti in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. Questo sarebbe sufficiente, secondo il Sindaco (preoccupato dei risvolti finanziari di una massiccia erogazione di aretrati), a mettere i tecnici in condizione di esigere l’indennità. I contratti successivi, tuttavia, hanno più volte rimesso mano alla disciplina delle indennità, giungendo, infine, alla seguente formulazione, contenuta nell’ultimo CCNL quadriennio normativo 2002-2005 (art. 16 - Indennità del personale dell’area di vigilanza - 1. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall’1.1.2003. 2. L’indennità prevista dall’art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.” Senza soffermarci sulla dimensione economica dell’indennità, che qui non interessa, è importante precisare che sotto il tetto del ‘personale dell’area vigilanza’ abitano esclusivamente gli addetti alla polizia locale, che siano o meno in possesso dei requisiti per poter accedere alle funzioni previste dalla legge quadro del 1986. Il CCNL del 2006, infatti, ridetermina gli importi, ma non l’ampiezza del diritto all’indennità. E qui sta il punto. Il Sindaco chiede lumi fondando le proprie perplessità su una sentenza del Consiglio di Stato che darebbe anche ai tecnici dignità di agenti di polizia giudiziaria (nelle occasioni già specificate) e dunque attribuirebbe loro il relativo compenso mensile. E non si tratta di una pronuncia antica, benché non recentissima (n. 7232/2003). Ma ai giudici contabili non par vero di poter smentire, sia pure in un parere, ciò che avevano deciso a Palazzo Spada. Ne risulta una negazione precisa del diritto all’indennità per gli uffici tecnici, poiché quella sentenza “non rileva in quanto decide su una fattispecie diversa ovvero la mancata copertura della spesa e solo incidentalmente tocca la questione della indennità di vigilanza, senza tuttavia esprimersi in merito all’aspetto sostanziale della vicenda.” In questo minuetto di giurisprudenza, però, che valore dare a un ‘parere’ che si sovrappone con tanta sicurezza a una ‘sentenza’. Nello scontro tra giurisprudenza in senso stretto e in senso ampio, non dovrebbe in ogni caso prevalere la prima? Sul terreno, per ora, restano i cannoni ormai inservibili del personale tecnico. Si rifaranno, ne sono certo, con i compensi per progettazioni interne.

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