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mercoledì 30 gennaio 2008

L'abrogazione

Era iniziato tutto con una norma del Collegato fiscale. A ottobre, il D.L. 159/2007 aveva proposto agli enti locali lo stanziamento di una somma (non molto cospicua, a dire la verità) da distribuire lungo il triennio 2007-2009 per alleviare dagli oneri spesso esosi richiesti dagli istituti di credito (e dalla Cassa DD.PP. Spa, in modo particolare) per estinguere mutui e prestiti. Novanta milioni di euro ancora inservibili, poiché il decreto ministeriale con il quale gli enti dovrebbero certificare i costi sostenuti per l'estinzione delle passività, previsto entro il 30 ottobre 2007, è rimasto nel cassetto del Viminale che ancora non sappiamo se rimarrà chiuso fino a primavera oppure no. Sto pensando maliziosamente anche ai futuri decreti ex Finanziaria 2008, in particolare a quello sulla detrazione statale ICI, e non provo belle sensazioni. In ogni caso, si tratta di un commendevole tentativo di spingere gli enti locali a liberarsi virtuosamente dei propri debiti pluriennali, poiché la concessione dei contributi se la meriteranno solo le amministrazioni che useranno parte dei loro avanzi di amministrazione per chiudere i conti con le rate di ammortamento. Forse, la calma olimpica con la quale al Ministero si sono presi a cuore la pratica deriva dal fatto che il primo anno del triennio interessato si è appena chiuso e dunque non c'è alcuna fretta di trasmettere certificazioni. Ma tenendo in dovuta considerazione la fragilità dell'attuale sistema legislativo, qui si corre il rischio che anche quei fondi finiscano in cavalleria e il sollievo sia stato solo effimero. Ma non è esattamente di questo che si voleva qui parlare. Piuttosto della geniale simmetria tra buone intenzioni e ritardate riparazioni che il legislatore dimostra generosamente. Infatti, più di un osservatore si era premurato di far rilevare che, al momento di pubblicare la norma di ottobre, nessuna disposizione ordinamentale autorizzava in modo esplicito gli enti a utilizzare quote di avanzo di amministrazione per finanziare la restituzione di prestiti. Ora, anche questa tessera del puzzle è stata messa al suo posto. L'Art. 2, c. 13, L. 244/2007 aggiunge, infatti, all'Art. 187, c. 2, lett. b) del TUEL, che già contemplava tra le scelte disponibili la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194, le parole "e per l'estinzione anticipata di prestiti", chiudendo di fatto il cerchio. Tutti soddisfatti, dunque. Si tratta di un'interpretazione certo molto rigida, poiché in un'accezione altrettanto stretta, ma puramente contabile, sia la restituzione delle quote capitale (unica fattispecie presa in considerazione dalla norma aggiornata) sia il pagamento di oneri di estinzione rappresentano spese correnti e, come tali, in sede di assestamento, già ieri gli enti erano legittimamente autorizzati a finanziarle con avanzo non vincolato. Molti, tuttavia, ritengono che quando il legislatore ha utilizzato nella formulazione dell'Art. 187, c. 2, lett. c), la dizione "per le altre spese correnti" ha inteso fare esclusivo riferimento a quelle del titolo I. Non sono così drastico o disfattista da ritenere inutile la precisazione della Finanziaria 2008. Credo però che non ci fossero gli estremi per ritenerla indispensabile, soprattutto attraverso l'irritualità della legge di bilancio dello Stato che contiene troppe disposizioni che non dovrebbero competerle. Mi chiedo poi che senso abbia avuto modificare la lettera b), associando l'estinzione anticipata di prestiti ai debiti fuori bilancio, quando, posto che non la si intendeva come spesa corrente e pensando alla virtuosità del relativo comportamento, meglio sarebbe stato alloggiarla in una lettera a sè. Merita un'ultima osservazione l'entrata in vigore della disposizione che, eccezionalmente e insieme ai nuovi termini per la perenzione dei residui passivi in conto capitale dello Stato, è anticipata al 28 dicembre 2007, data della pubblicazione della L. 244/2007. Mentre in quest'ultimo caso l'anticipazione risulta giustificata dalla necessità di comprendere anche il 2007 tra i tre esercizi successivi "a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento" per determinare la perenzione dei residui, la stessa cosa non si può dire per la disposizione che ci interessa. Se anche la norma fosse entrata in vigore il 1° gennaio 2008, infatti, l'utilizzo dell'avanzo 2007 per finanziare l'estinzione anticipata dei mutui non sarebbe stato in pericolo mentre per quello del 2006 sarebbe stato comunque troppo tardi. Bizantinismi di mezzo inverno, comunque.

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